Care italiane e cari italiani

Deutscher Text

 

Tra l’Italia e la Svizzera esiste un trattato internazionale, il trattato di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 (SR 0.142.114.541). Secondo la dottrina e la prassi in riguardo all’art. 17 al. 2 e 3 di questo trattato, l’ordine di successione risp. il diritto alla successione vengono giudicati secondo il diritto nazionale della persona defunta, nel caso di un italiano con l’ultimo domicilio in Svizzera, quindi secondo il diritto italiano (DTF 120 II 293). Controversie sul diritto alla successione vengono giudicate dai tribunali all’ultimo domicilio dello stato nazionale, nel caso di un italiano con l’ultimo domicilio in Svizzera al luogo, dove aveva da ultimo abitato prima di venire definitivamente in Svizzera (DTF 120 II 293). Il trattato internazionale può avere come conseguenza, che tutte le questioni di successione devono essere giudicate dai tribunali italiani. In sospeso rimane la questione, quale autorità é competente per regolare formalmente la successione (pubblicazione del testamento, misure di sicurezza, ...).

 

I tribunali di prima instanza del Cantone di Zurigo interpretano il trattato internazionale in modo che la pubblicazione del testamento, il rilascio del titolo di erede e le misure di sicurezza per la successione possano anche essere eseguite in Svizzera, malgrado l’esistenza del trattato internazionale (cfr. DTF 120 II 293). Per lo meno nel ambito della pubblicazione del testamento ritiene la scelta del diritto svizzero e della competenza svizzera come valide. Le italiane e gli italiani possono dunque scegliere con un testamento il foro svizzero e, come legge applicabile, la legge svizzera omettendo così gli effetti del trattato internazionale.

 

Le differenze tra il diritto italiano e il diritto svizzero sono notevoli: Secondo l’art. 457 CCI (Codice civile italiano) l’ordine di successione viene prima di tutto determinato dal testamento. Nel caso non ci fosse una decisione testamentaria, l’eredità si devolve secondo la successione leggittima. Secondo l’art. 565 CCI sono eredi legittimi il coniuge, i discendenti legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi, i collaterali, altri parenti e lo stato. Se ereditano discendenti, allora gli altri parenti sono esclusi dalla successione legittima. Se invece l’eredità va alla parentela dei genitori, allora ereditano – al contrario del diritto svizzero – i fratelli e le sorelle germani, anche se entrambi i genitori vivono all’apertura della successione. Secondo l’art. 571 CCI ereditano i fratelli e le sorelle germani assieme ai genitori per capi. In ogni caso spetta ai genitori almeno la metà della quota. L’art. 468 al. 1 CCI regola la rappresentazione. I discendenti di fratelli e sorelle già defunti succedono per rappresentazione. L’art. 536 CCI dispone i legittimari, cioé le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.

 

Nel diritto svizzero vi sono meno eredi legittimi e legittimari. Secondo l’art. 457 CCS (Codice civile svizzero) i prossimi eredi del defunto sono i suoi discendenti. I figli succedono in parti uguali. I figli premorti sono rappresentati dai loro discendenti, i quali succedono per stirpe in ciascun grado. Il coniuge superstite riceve: in concorso con i discendenti, la metà della successione; in concorso con eredi della stirpe dei genitori, tre quarti della successione; se non vi sono né discendenti né eredi della stirpe dei genitori, l’intera successione (art. 462 CCS). Se il defunto non lascia discendenti, l’eredità si devolve ai parenti della stirpe dei genitori (art. 458 CCS). Se il defunto non lascia né discendenti né eredi della stirpe dei genitori, l’eredità è devoluta ai parenti della stirpe degli avi (art. 459 CCS). Il diritto di successione dei parenti cessa con la stirpe degli avi (art. 460 CCS). Se il defunto non lascia eredi, la successione è devoluta al Cantone in cui egli ha avuto l’ultimo domicilio od al Comune designato dal diritto di questo Cantone (art. 466 CCS). Nel diritto svizzero i legittimari sono solo i discendenti, i genitori e il coniuge superstite (art. 471 CCS).

 

Entrambi i diritti risultano avere vantaggi e svantaggi. Con una scelta del diritto applicabile la persona in questione può fare in modo che sia applicato il diritto più utile, quello più equo o quello migliore (DTF 136 III 461). Importante è che la scelta sia fatta in tempo e con consapevolezza. Siccome molte italiane e molti italiani vivono oramai da tanti anni con i loro famigliari in Svizzera, risultano esseri più vicini al sistema giuridico svizzero risp. alla giurisdizione svizzera che a quella italiana. Da questo punto di vista una scelta del diritto svizzero e del foro svizzero é conveniente. Per fare in modo che la scelta del diritto svizzero sia rispettata nel caso di morte, deve essere fatta con un testamento olografo o notarile o deve essere prevista in un contratto successorio. Di notevole importanza è che vengano dichiariati chiaramente sia il foro svizzero sia il diritto applicabile svizzero (cfr. B. Dutoit, F. Knoepfler, P. Lalive, P. Tercier, Répertoire de droit international privé suisse, Berne 1986, Tomo 3, pag. 129, No 145). La scelta del foro e la scelta del diritto applicabile é anche possibile solamente per il patrimonio che si trova in Svizzera. Qualora esistesse del patrimonio anche in Italia, é consigliabile fare due testamenti risp. due contratti successori (per i beni che si trovano in Svizzera e per quelli che stanno in Italia).